EMERGENZA COVID-19 – SCADENZE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO: ECCO I PRIMI DIFFERIMENTI E LE PROROGHE

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile –Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, a seguito della richiesta di chiarimenti presentata dalla Rete delle Professioni Tecniche e Scientifiche in merito all’aggiornamento obbligatorio dei Professionisti antincendio in costanza dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ha espressamente confermato che l’aggiornamento a distanza con sistema Streaming singolo è già stato autorizzato e che la possibilità di partecipazione è stata estesa anche a sedi individuali (studio o abitazioni) oltre che a quelle collettive (uffici e sedi degli Ordini).

Nella stessa nota che si allega in calce viene inoltre specificato che l’art. 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per le famiglie lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, prescrive la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, tra cui le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D. Lgs 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio, nonché i termini fissati dall’ art. 7 del DM 5 agosto 2011 e smi, ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.L.139/2006 e smi, differendone la validità fino al 15 giugno 2020.

 

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