Il Rischio Esplosione è normalmente associato ad un potenziale danno di elevata magnitudo: le esplosioni determinano tipicamente gravi danni alle strutture e infortuni gravi e anche mortali per i lavoratori.
Le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere potenzialmente esplosive sono indicate dalla Direttiva Europea 1999/92/CE del 16 dicembre 1999.
Inizialmente recepita con il D.Lgs. 233/2003, che modificava e integrava il D.Lgs. 626/94, la Direttiva attualmente è richiamata nel Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287-297) del D.Lgs. 81/08.
MA QUANDO SIAMO IN PRESENZA DI UN’ATMOSFERA ESPLOSIVA?
Si definisce “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta (art. 288, D. Lgs. 81/08), è sufficiente che in un’attività siano presenti, durante le normali condizioni di lavoro, o accidentalmente, sostanze combustibili e/o infiammabili miscelate con l’aria nelle giuste proporzioni (miscelazione compresa nel campo di esplodibilità) per determinare una possibile presenza di atmosfere esplosive.
Alcuni esempi di attività potenzialmente soggette alle disposizioni del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (rischio esplosione) sono:
– Alimentari: stoccaggio e lavorazione di cereali, farine, zucchero
– Industria tessile: filatura
– Falegnamerie, lavorazione del legno
– Industria chimica e petrolifera
– Industria farmaceutica
– Industria metallurgica
– Stoccaggi di carburante gassoso, liquido, solido. Depositi di gas naturale o di GPL
– Impianti di compressione o decompressione di gas combustibili
– Produzione e stoccaggio di vernici, smalti, coloranti
– Carrozzerie
– Distillerie, produzione di alcolici
– Produzione di profumi
QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVISTI PER IL DATORE DI LAVORO?
Ai sensi dell’articolo 289, per prevenire le esplosioni il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare, sulla base della valutazione dei rischi, che dovrà considerare la classificazione delle aree con rischio di esplosione, le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività svolta.
Qualora l’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, egli deve:
- a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
- b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione.
IL “DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI”?
Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 290, il datore di lavoro deve elaborare e tenere aggiornato un “documento sulla protezione contro le esplosioni” (art. 294 del D.Lgs. 81/08), dove si precisa in particolare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
- b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del Titolo XI del Lgs. 81/08;
- c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XLIX;
- d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L;
- e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
- f) che, ai sensi del Titolo III del Lgs. 81/08, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
Il “documento sulla protezione contro le esplosioni” è a tutti gli effetti parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
Lo Studio Tecnico Cortesi si propone come partner qualificato per le aziende nella Valutazione del Rischio di Esplosione e nella preparazione del “Documento di protezione contro le esplosioni” per l’individuazione delle misure di sicurezza più idonee a prevenire e/o a proteggere dagli effetti delle esplosioni.
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